La Banca della terra, un inventario di terreni incolti che i proprietari possono mettere temporaneamente a disposizione di quanti ne facciano richiesta, così da riconsegnarli all’uso agricolo, ha l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei terreni agricoli e contemporaneamente di facilitare il reperimento di superfici per l’avviamento di nuove imprese, quindi di disincentivare il degrado paesaggistico e la riduzione delle potenzialità produttive rurali, il tutto favorendo un ricambio generazionale in agricoltura e fornendo un sostegno alle imprese agricole già esistenti. Può costituire un’opportunità anche per molti giovani interessati all’agricoltura o all’allevamento, anche se non sono figli di agricoltori, secondo una tendenza che da qualche tempo si va osservando anche in Trentino. La costituzione della Banca della terra, prevista dalla legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, è stata istituita dalla deliberazione n. 303 del 23 febbraio 2017, con cui la Giunta provinciale ha approvato criteri e modalità di funzionamento e di gestione.
Come funziona: i Comuni raccolgono le dichiarazioni di disponibilità da parte dei proprietari, accertando la compatibilità urbanistica dei terreni e provvedendo alla trasmissione delle particelle catastali all’Appag, l’Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura, per l’inserimento nella Banca della terra. Va chiarito che per terreno agricolo incolto si intende un terreno suscettibile di coltivazione che non sia stato destinato all’uso produttivo da almeno tre annate agrarie; tra questi rientrano anche le aree di neocolonizzazione da parte del bosco, sui quali sia documentabile un’attività di sfalcio, pascolo o coltivazione negli ultimi dieci anni.
Chi intende coltivare i terreni inseriti nella Banca della terra, quindi, prende visione degli elenchi dei terreni disponibili (che saranno pubblicati prossimamente sul sito web della Provincia, www.provincia.tn.it, una volta che saranno pervenute le prime disponibilità) e, scelta un’area (o più), contatta direttamente il Comune territorialmente competente, così da ottenere i dati per contattare il proprietario. La trattativa per l’affitto sarà gestita direttamente dalle parti interessate; nel caso di terreni privati i contratti sono stipulati ai sensi della legge 203/1982 “Norme sui contratti agrari”; nel caso di terreni di proprietà pubblica i contratti sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia di attività contrattuale della Provincia. Entro 30 giorni dall’avvenuta stipulazione dei contratti, deve essere data comunicazione ad Appag, che provvederà ad aggiornare i dati presenti sul sito internet della Banca della terra.
Nessun Tag Trovato