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Il testo completo pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica

Decreto Erga Omnes al Consorzio Tutela Lugana Doc

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALIDECRETO 26 Settembre 2007Conferimento al Consorzio tutela “Lugana” DOC dell’incarico asvolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001per la DOC dei vini “Lugana”.IL DIRETTORE GENERALEper la qualita’ dei prodotti agroalimentariVisto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplinadelle denominazioni d’origine dei vini;Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l’attivita’ dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigliinterprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini diqualita’ prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali21 marzo 2002, concernente l’approvazione dello schema di piano deicontrolli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario aifini dell’applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001,recante il controllo sulla produzione dei vini di qualita’ prodottiin regioni determinate (V.Q.P.R.D.);Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo dellaproduzione dei vini di qualita’ prodotti in regioni determinate(V.Q.P.R.D.);Visto in particolare l’art. 2 del citato decreto ministeriale4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale delsistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela peri relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioniprevisti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo2002;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 esuccessive modificazioni, con il quale e’ stato rispettivamenteapprovato e modificato il disciplinare di produzione della DOC deivini “Lugana”;Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto2006, dal Consorzio tutela Lugana DOC, con sede in Sirmione(Brescia), via Marconi 2, munito dell’incarico di vigilanza ai sensidell’art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l’incaricoper l’attivita’ di controllo di cui all’art. 2 del decreto 29 maggio2001 nei confronti della DOC dei vini “Lugana”, corredata dellarelativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli edel relativo tariffario;Considerato che la citata richiesta e’ stata oggetto di valutazionenella specifica riunione del 12 giugno 2007 presso questo Ministerocon la partecipazione del citato Consorzio di tutela e delrappresentante della regione Lombardia;Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolareil parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano deicontrolli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del12 giugno 2007;Visto altresi’ il parere favorevole espresso dalla regione Venetocon nota n. 521665 del 21 settembre 2007;Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo dellaproduzione dei vini di qualita’ prodotti in regioni determinate(V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all’art. 11, comma 2,secondo il quale l’istruttoria in corso, alla data di entrata invigore dello stesso decreto, delle domande gia’ presentate ai sensidell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continuacon la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l’approvazione delloschema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e ladeterminazione dei criteri per la verifica della rappresentativita’della filiera vitivinicola, in applicazione dell’art. 2, comma 2, deldecreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sulcontrollo della produzione dei vini di qualita’ prodotti in regionideterminate (V.Q.P.R.D.);Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all’emanazionedel provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzioistante, ai sensi dell’art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 edell’art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;Decreta:Art. 1.1. Il Consorzio tutela Lugana DOC, con sede in Sirmione (Brescia),via Marconi 2, e’ autorizzato ad espletare le funzioni di controllopreviste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini”Lugana”, nei confronti di tutti i produttori (viticoltori,vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predettadenominazione di origine.Art. 2.1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini DOC “Lugana”, diseguito denominato Consorzio autorizzato, dovra’ assicurare che,conformemente alle attivita’ schematizzate nel piano di controlloapprovato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con laDOC “Lugana” rispondano ai requisiti stabiliti nel relativodisciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nellepremesse.2. Per assicurare le finalita’ di cui al comma 1:a) le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura, le province e i comuni competenti per territorio diproduzione della DOC “Lugana” sono tenuti a mettere a disposizionedel Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolaregli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delleuve, le certificazioni d’idoneita’ agli esami analitici edorganolettici;b) preliminarmente all’avvio degli adempimenti di propriacompetenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico edorganolettico, le camere di commercio, industria, agricoltura eartigianato competenti per territorio di produzione sono tenute averificare l’avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli onerirelativi all’attivita’ di controllo, da parte dei produttoririchiedenti l’attribuzione dell’attestazione della DOC in questioneper le relative partite di uve e di vino, in conformita’ ai limitiindicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali;c) le regioni, le province e le camere di commercio, industria,agricoltura e artigianato competenti per territorio di produzionepossono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esseattribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decretoministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nelsettore dei V.Q.P.R.D.:in particolare le camere di commercio,industria, agricoltura e artigianato possono delegare il Consorzioautorizzato, conformemente al disposto dell’art. 16, comma 3, dellalegge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC”Lugana”, le ricevute di produzione delle uve al conduttore che hapresentato la relativa denuncia;d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o suirecipienti di capacita’ non superiore a 60 litri le fascette stampatedall’Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l’avvenuto controlloe recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvatodal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inalternativa, e’ consentito, ai sensi dell’art. 9, comma 3, deldecreto ministeriale 29 marzo 2007, l’utilizzo del lotto – di cuiall’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 -attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice ecomunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato almomento del conseguimento del parere di conformita’.Art. 3.1. Il Consorzio autorizzato non puo’ modificare la denominazionesociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, ilpiano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC”Lugana”, cosi’ come depositati presso il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di dettaautorita’.2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente ilpersonale ispettivo indicato nella documentazione presentata, lacomposizione del Comitato di certificazione o della strutturaequivalente e dell’organo decidente i ricorsi, nonche’ l’esercizio diattivita’ che risultano oggettivamente incompatibili con ilmantenimento del provvedimento autorizzatorio.3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presentearticolo puo’ comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.Art. 4.1. Il Consorzio autorizzato e’ sottoposto alla vigilanza esercitatadal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -Ispettorato centrale per il controllo della qualita’ dei prodottiagroalimentari, e dalle regioni Lombardia e Veneto, ai sensidell’art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell’art. 1 deldecreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all’emanazione del decretodi cui all’art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l’oneredi fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanzanel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazionie le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinentil’attivita’ di controllo autorizzata con il presente decreto.Art. 5.1. La presente autorizzazione ha la validita’ di un triennio, adecorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato: l’obbligo di provvedere, entro un anno dall’entrata in vigore deldecreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali 13 luglio 2007, all’adeguamento del piano deicontrolli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemiapprovati con il predetto decreto dirigenziale; l’obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presentedecreto.2. La presente autorizzazione puo’ essere sospesa o revocata condecreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestaliqualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato laconcessione.Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.Roma, 26 settembre 2007Il direttore generale: La Torre

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