Recenti modifiche normative hanno introdotto significative novità riguardanti le locazioni brevi nel territorio di Manerba del Garda. In particolare, è stato stabilito che la cedolare secca al 26% si applicherà solo dal secondo immobile locato, mentre la prima o unica abitazione affittata rimarrà soggetta all’aliquota del 21%.
Istruzioni della Circolare n. 10/E/2024
La circolare n. 10/E/2024, emanata il 10 maggio, fornisce istruzioni dettagliate agli uffici fiscali in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Queste disposizioni sono particolarmente rilevanti per i proprietari di immobili e gli intermediari immobiliari che operano nel settore delle locazioni brevi.
Obblighi per Intermediari e Gestori di Portali Telematici
Le nuove normative impongono agli intermediari immobiliari e ai gestori di portali telematici l’obbligo di operare una ritenuta del 21% a titolo d’acconto sui pagamenti effettuati al locatore. Questo obbligo è indipendente dal regime fiscale adottato dal locatore stesso.
Adeguamento alla Legislazione Europea
La Legge di Bilancio 2024 ha adeguato la legislazione nazionale in conformità con una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 dicembre 2022, che riguarda la fiscalità degli intermediari non residenti.
Dettagli sulla Cedolare Secca
L’aliquota della cedolare secca sarà del 26% dal secondo immobile locato a partire dai redditi maturati dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, i proprietari che affittano più unità potranno scegliere un immobile per beneficiare dell’aliquota ridotta del 21%, indicandolo nella dichiarazione dei redditi per ciascun periodo d’imposta.
Semplificazione degli Adempimenti Fiscali
Per semplificare gli adempimenti fiscali, gli intermediari devono operare una ritenuta del 21% a titolo d’acconto sui canoni di locazione, indipendentemente dal regime fiscale scelto dal beneficiario. Il locatore deve poi calcolare l’imposta dovuta, scomputare le ritenute d’acconto e corrispondere l’eventuale saldo entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
Linee Guida per Intermediari Non Residenti
I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono adempiere agli obblighi tramite la stessa organizzazione. Gli intermediari residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea senza stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali o nominare un rappresentante fiscale in Italia.
I soggetti extra-UE con stabile organizzazione in un altro Stato membro dell’Unione devono adempiere agli obblighi tramite tale organizzazione o nominare un rappresentante fiscale se non presente sul territorio italiano.
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