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Nuove regole sulla residenza fiscale: impatti su individui e società

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 20/E/2024, che chiarisce le nuove disposizioni riguardanti la residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti a seguito del Decreto sulla fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023). Queste modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024 e comportano significativi cambiamenti nel modo in cui viene definito il concetto di “domicilio”.

Cambiamenti nel Concetto di Domicilio

Con le nuove regole, il domicilio non si basa più esclusivamente sulle norme del codice civile, ma tiene conto delle relazioni personali e familiari. Questo approccio si allinea con le prassi internazionali, privilegiando i legami affettivi rispetto a quelli economici. È importante notare che rimangono valide eventuali disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Il documento informativo include anche esempi pratici per facilitare la comprensione delle novità introdotte.

Nuove Regole per le Persone Fisiche

Una delle principali innovazioni riguarda la definizione di residenza fiscale per gli individui. Da ora in poi, sarà sufficiente trascorrere 183 giorni in Italia (o 184 giorni in un anno bisestile) per essere considerati residenti fiscali. La circolare fornisce chiarimenti sul calcolo delle frazioni di giorno e stabilisce che coloro che lavorano in smart working nel Paese per la maggior parte dell’anno d’imposta saranno automaticamente considerati residenti fiscali.

Inoltre, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente avrà valore di presunzione relativa di residenza fiscale: ciò significa che il contribuente potrà contestare tale presunzione fornendo prove contrarie.

Normative per Società ed Enti

Le nuove regole si applicano anche alle società e agli enti. Saranno considerati residenti quelli che hanno la sede legale, la sede di direzione effettiva o gestiscono ordinariamente le loro attività nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta. Questi criteri sono alternativi; pertanto è sufficiente soddisfarne uno solo affinché venga configurata la residenza fiscale in Italia.

Rispetto alle normative precedenti, viene eliminato il criterio basato sull’“oggetto principale” dell’attività come parametro per determinare la residenza.

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